Oneri informativi per cittadini e imprese
Disposizioni generali / Oneri informativi per cittadini e imprese
D.Lgs. 33/2013 – Art.34 “Oneri informativi per cittadini e imprese” c1,2
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori di benefici, nonchè l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporta la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011 n.180.
TALE CONTENUTO NON E’ PREVISTO PER I COLLEGI PROFESSIONALI TERRITORIALI.