Collegio Geometri della Provincia dell'Aquila


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CASSA NAZIONALE

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI



La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (già Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri) è l’Ente previdenziale della nostra Categoria, privatizzato e trasformato in associazione di diritto privato dal 01/01/1995 per effetto del Decreto Legislativo n. 509 del 30/06/1994. La legge 20 ottobre 1982, n. 773 (G.U. n. 295 del 26 ottobre 1982) è la principale fonte legislativa in proposito. Compiti della Cassa di Previdenza:


* Corresponsioni delle pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità, ai superstiti)
* Corresponsione di provvidenze straordinarie
* Corresponsione di indennità di maternità
* Concessione di mutui

Inoltre la Cassa di Previdenza si occupa di:

* Iscrizioni Praticanti Cassa Previdenza nel biennio di pratica
* Riscatto praticantato svolto
* Ricongiunzioni contributive e Totalizzazione
* Rimborsi e sgravi contributi non dovuti
* Consegna di atti e documenti
* Rilascio di certificati ed Estratti Assicurativi
* Comunicazioni obbligatorie (modelli 17)

Rettifica di dati anagrafici, contributivi e reddituali Ogni quattro anni, presso ciascun Collegio, si svolgono le votazioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa, a cui è dovere di ogni iscritto partecipare. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, indipendentemente dal possesso di un'altra eventuale forma di previdenza obbligatoria (ad esempio dipendente privato, pensionato, artigiano, ecc.). L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo fino a prova contraria fornita dall'interessato, che dovrà documentare anno per anno di non svolgere alcuna attività professionale; in questo caso nulla è dovuto come contribuzione alla Cassa di Previdenza Geometri.

Dal 1° gennaio 2003 sono state apportate importanti modifiche regolamentari e statutarie, tra le quali l'introduzione della possibilità di iscrizione volontaria per i Praticanti regolarmente iscritti negli appositi Registri tenuti dai Collegi, e nelle recenti modifiche approvate con decorrenza 01/01/2007, sono state introdotte ulteriori particolari agevolazioni per il pagamento della dovuta contribuzione fissata in 1/4 della contribuzione soggettiva minima e cioè pari a € 440,00 per l'anno 2007 (più il contributo di indennità maternità ancora da stabilirsi). Pertanto l'iscrizione costituirà anzianità di contribuzione ai fini della pensione. Per i Praticanti che non si iscrivono anticipatamente, vi è la possibilità di riscatto del biennio di pratica, prevedendo la possibilità del versamento, anche rateizzato, della riserva matematica, da calcolarsi in conformità al principio di cui all'art.13 della legge 1338/62 rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neo-diplomati. Le novità introdotte nei Regolamenti dal Comitato dei Delegati del 29/11/2005 ed approvate dai Ministeri Vigilanti con provvedimento 10 gennaio 2006, in vigore dall’01/01/2006, riguardano la frazionabilità in mesi della contribuzione dovuta dagli iscritti, che viene quindi corrisposta in relazione ai mesi di effettiva iscrizione. Per il funzionamento della Cassa di Previdenza, tutti gli iscritti alla Cassa devono contribuire con dei versamenti obbligatori: - contributo soggettivo, che è il previdenziale ed è deducibile ai fini IRPEF - contributo integrativo che è la maggiorazione percentuale del 4% che si applica su ogni parcella professionale - contributo maternità che serve per la copertura degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità di maternità alle iscritte alla Cassa (L.379/90); e devono rispettare alcuni adempimenti annuali.

VERSAMENTI OBBLIGATORI 2007 ALLA CASSA DI PREVIDENZA GEOMETRI CONTRIBUTO SOGGETTIVO: 10% del reddito netto professionale, con un minimo di € 1.750,00* (artt. 10 e 16 legge 773/82) Per i redditi eccedenti € 130.000,00 la percentuale è ridotta al 3,5% * Da aggiungere il contributo per la copertura degli oneri relativi all’indennità di maternità. CONTRIBUTO INTEGRATIVO: 4% del volume d’affari I.V.A. relativo all’attività professionale, da applicarsi in parcella quale maggiorazione percentuale, con un minimo di € 700,00 (art. 11 legge 773/82 e successive modifiche) Si ricorda che dal 1° gennaio 2004 la maggiorazione percentuale da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA per i geometri iscritti all'Albo Professionale è stata incrementata e portata dal 2% al 4%. A tal proposito si comunicano la dicitura da citare in ogni parcella professionale e, per conoscenza, gli eventuali estremi normativi: 4% contributo integrativo CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri) Art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione CIPAG, comma 5 Decreto Interministeriale del 27/02/2003 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 07/04/2003 pag. 56 Si ricorda inoltre che il quarto comma dell'art. 18, del citato regolamento, dispone che tale maggiorazione deve essere applicata su tutte le parcelle, ricevute o fatture emesse dagli iscritti all'Albo per prestazioni professionali comprese quelle occasionali anche se il professionista non è detentore di partita IVA o se la prestazione per cui viene chiesto i compenso non è assoggettabile all'IVA. Le recenti modifiche adottate dal Comitato dei Delegati in data 24 maggio 2006 ed approvate dai Ministeri Vigilanti il 09/10/06 in vigore dal 1° gennaio 2007, riguardano un graduale aumento sino al 2014, delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, dei contributi minimi soggettivi ed integrativi secondo la tabella qui di seguito riportata: ANNO SOGGETTIVO PERCENTUALE INTEGRATIVO MINIMO SOGGETTIVO MINIMO 2007 € 1.750,00 10% € 700,00 2008 € 1.750,00 10,5% € 700,00 2009 € 2.000,00 10,5% € 800,00 2010 € 2.000,00 11% € 800,00 2011 € 2.250,00 11% € 900,00 2012 € 2.250,00 11,5% € 900,00 2013 € 2.500,00 11,5% € 1.000,00 2014 € 2.500,00 12% € 1.000,00 AGEVOLAZIONI PER I NEO - ISCRITTI: Per i nuovi iscritti alla Cassa, fino al compimento del trentesimo anno di età, il contributo minimo soggettivo obbligatorio è ridotto ad 1/4 per i primi due anni di iscrizione (€ 440,00)* e alla metà per i successivi tre anni (€ 875,00)*, ed il contributo integrativo minimo del 4% è previsto senza un minimo per lo stesso periodo. * Ai suddetti contributi è da aggiungersi il contributo di indennità maternità ancora da stabilirsi. MODALITA’ DI PAGAMENTO: i contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) sono riscossi mediante bollettini di avviso bancario (MA.V.) pagabili presso qualsiasi Istituto Bancario senza alcun costo aggiuntivo in n. 2 rate con scadenza 31/05/2007 e 31/07/2007, oppure se iscritti Albo in data successiva al mese di maggio con scadenza diversa stabilita dalla Cassa. N.B: salvo equivalente forma di riscossione tributi eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con apposita delibera) Le eventuali eccedenze rispetto al minimo devono essere versate:

* eccedenza al minimo del contributo soggettivo: entro il 15 settembre dell'anno successivo all'iscrizione. E’ possibile rateizzare l’eventuale eccedenza del contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione in due rate: in tal caso la 1° rata sarà dovuta entro il termine ultimo di presentazione del Mod. 17 (comunicazione obbligatoria alla Cassa) e la 2° rata entro 90 gg. dal termine presentazione Mod. 17, maggiorata di interesse (pari al 6% in ragione di anno)

* eccedenza al minimo del contributo integrativo: entro il 15 settembre dell'anno successivo all'iscrizione ADEMPIMENTI ANNUALI VERSO LA CASSA DI PREVIDENZA GEOMETRI Tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dal conseguimento o meno di redditi professionali devono effettuare obbligatoriamente una comunicazione annuale alla Cassa di Previdenza specificando i redditi (anche se nulli) conseguiti nell’anno precedente ed entro al stessa data devono essere effettuati gli eventuali versamenti a conguaglio rispetto i minimi riscossi tramite bollettini bancari MA.V; per i nuovi iscritti dell'anno 2007 l'obbligo della comunicazione decorre a partire dall'anno 2008. Tale comunicazione deve essere effettuata su apposito modello (Mod. 17) che deve essere compilato dal sito Internet della Cassa Geometri www.cassageometri.it e trasmesso obbligatoriamente in via telematica alla Cassa Geometri o consegnata al Collegio di appartenenza entro il 15 settembre dell'anno successivo all'iscrizione, pena pesanti sanzioni. Per l’invio di detta comunicazione in via telematica occorre munirsi di una password di accesso ai servizi riservati e di un codice PIN da scaricare dal sito della Cassa www.cassageometri.it e gli eventuali pagamenti, anche in caso di rateizzazione, potranno essere eseguiti:


o tramite bollettino MAV autogenerato con l’inoltro del modello 17
o tramite carta di credito con la maggiorazione dello 0,005

o tramite RID bancario Si ricorda, a tal proposito che gli iscritti all'Albo non esercenti attività
professionale e quindi esonerati di pagamenti di Cassa di Previdenza, devono comunque compilare e consegnare al Collegio il mod. 4/03, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale (ai sensi della delibera c.a. n. 2/2003) entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi*, da scaricarsi dal sito della Cassa www.cassageometri.it - sezioni Moduli oppure da richiedere al Collegio - Ufficio Previdenza. * salvo diversa data eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con apposita delibera)

PRESTAZIONI CASSA Pensione di vecchiaia Requisiti: compimento dei 65 anni di età e 35 anni contributivi applicati con la seguente gradualità: biennio 2007-2008 31 anni biennio 2009–2010 32 anni biennio 2011 -2012 33 anni biennio 2013-2014 34 anni Modalità calcolo pensione: la pensione annua è pari all'1,75% della media dei più elevati 25 redditi annuali professionali rivalutati, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 30 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. La misura della pensione non potrà comunque essere di importo a € 7.347,92 (importo 2007). Coloro i quali ai 65 anni non abbiano maturato i requisito dell'anzianità contributiva potranno richiedere, in presenza di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, o di 5 se, al momento dell'entrata in vigore delle modifiche, con età pari o superiore ai 55 anni, una pensione determinata secondo il sistema di calcolo contributivo. Altro rilevante intervento introdotto nelle recenti modifiche apportate dal Comitato Delegati con decorrenza 01/01/2007, è quello relativo ai limiti reddituali e coefficienti di rendimento da utilizzare nel calcolo delle pensioni con decorrenza 2007. Le aliquote e gli scaglioni di reddito, sono stati modificati nel modo che segue, tenendo conto della media reddituale di categoria e delle modifiche del Regolamento sulla Contribuzione: € 0 - 10.000,00 1,75% € 10.001,00 - 30.000,00 1,50% € 30.001,00 - 60.000,00 1,20% € 60.001,00 - 80.000,00 0,90% € 80.001,00 - 100.000,00 0,60% € 100.001,00 - 130.000,00 0,30% Pensione di anzianitàRequisiti: almeno 40 anni di effettiva contribuzione (volume d'affari IVA dichiarato di almeno € 7.600,00 per l'anno 2007) indipendentemente dall'età, oppure a partire dai 35 anni di effettiva contribuzione e 58 anni di età con percentuali di riduzione sull'importo annuo. Dal 01/01/2007 è possibile dopo la richiesta di pensione di anzianità continuare ad esercitare la professione. Modalità di calcolo: la stessa della pensione di vecchiaia con 40 anni di contributi e con percentuali di riduzioni per pensione anticipata. Pensione di invalidità o inabilitàRequisiti: almeno 10 anni di contributi per malattia oppure 5 anni per infortunio e la capacità all'esercizio della professione deve risultare inferiore ad un terzo (67%) per la pensione di invalidità e al 100% per la pensione di inabilità. Pensione indiretta o reversibile (per gli eredi) Requisiti: per la pensione indiretta occorrono almeno 10 anni di contributi. La Cassa di Previdenza eroga inoltre delle Provvidenze Straordinarie a favore di iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali. Si ricorda che il Collegio dei Geometri di Torino svolge funzione di decentramento della Cassa di Previdenza e pertanto tutti gli iscritti possono rivolgersi ai nostri uffici per ogni servizio, informazione, consulenza e consegna pratiche. L’assistenza tramite il Collegio costituisce carattere di priorità per l’inoltro della documentazione. Si consiglia la consultazione del sito della Cassa di Previdenza www.cassageometri.it per ulteriori precisazioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, stampa modulistica e relativi regolamenti; è possibile trovare nella sezione "domande e risposte", la soluzione alle più frequenti interrogazioni sulla previdenza. Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, Lungotevere Arnaldo da Brescia 4, 00196 Roma Numero Verde 800 - 655873 E-mail: geo@cassageometri.it www.cassageometri.it

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